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Semplificazione per il fotovoltaico

Semplificazione installazione impianti fotovoltaici
Punti di forza e criticità dell'art. 9, comma 1 del Decreto Energia

La norma, (in vigore dal 29 aprile 2022), stabilisce che l’installazione degli impianti solari termici e fotovoltaici:

  • rientra fra gli interventi di manutenzione ordinaria, come previsto dall’art. 3, comma 1, lett. a) del Dpr 380/2001 rientrando nelle attività di edilizia libera;
  • può essere applicato su edifici e su strutture e manufatti fuori terra ( tettoie, pergole, autorimesse, ecc.) ovunque ubicati, comprese le zone A dei piani urbanistici comunali come individuate ai sensi del DM 1444/1968 (o le zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale o locale);
  • essere eseguito in qualunque modo ( su coperture inclinate o piane) e non sono previsti limiti quantitativi in termini di potenza massima o di superficie;
  • la semplificazione è prevista anche per le opere di connessione degli impianti alla rete nazionale e se necessari, agli interventi di potenziamento o adeguamento degli impianti esterni agli edifici, alle strutture o ai manufatti;
  • nessun vincolo di permessi, autorizzazioni o atti di assenso, ( nulla osta ente parco, autorizzazione per vincolo idrogeologico, ecc.) compresi quelli previsti dal D.lgs. 42/2004, cd. Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Con la legge di conversione n. 34/2022 è stata estesa l’applicazione della norma anche ai centri storici ossia le zone A dei piani urbanistici comunali.

Così come disposto dal D.L. n. 17/2022 anche in queste aree della città si possono installare dei pannelli solari sugli edifici o su altre strutture, in maniera semplificata (edilizia libera) senza autorizzazioni preventive, con la sola esclusione dei centri storici soggetti a vincolo paesaggistico (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per i quali è necessario richiedere l’autorizzazione paesaggistica. Fanno eccezione gli impianti eseguiti con “pannelli integrati nelle strutture di copertura, in modo che siano visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici”.

Interventi che non rientrano nell’edilizia libera 
Sono esclusi dalla liberalizzazione rimanendo subordinati al rilascio dell’autorizzazione gli impianti da installarsi su immobili:

  • con vincolo paesaggistico previsto da un decreto ai sensi dell’art.136, comma 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004 (ville, giardini, parchi, ecc.);
  • con vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) del medesimo D.lgs., fra le quali vi rientrano anche i centri storici. Ad eccezione degli impianti integrati nelle coperture in modo che non siano visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, ad eccezione delle coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale;
  • soggetti a vincolo culturale, per i quali deve essere acquisita l’autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 42/2004.

Aspetti critici 
Nonostante la volontà di semplificare e incentivare gli interventi di installazione di pannelli fotovoltaici, l’art. 9, comma 1 del DL energia, come integrato dalla Legge di conversione, non regola il rapporto con le altre norme vigenti, primo fra tutti il D.P.R. n. 31/2017 che individua gli interventi soggetti ad autorizzazione semplificata e quelli esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.

Nel dettaglio, il Dpr 31/2017 esclude dall’autorizzazione paesaggistica:

  • gli impianti solari (termici o fotovoltaici) in funzione dei singoli edifici, se posti su coperture piane e in condizioni di non essere visibili dai luoghi pubblici esterni;
  • gli impianti solari (termici o fotovoltaici) in funzione dei singoli edifici, se integrati nella struttura delle coperture, o messi in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Allegato A, voce A.6).

Risulta evidente il contrasto con la volontà di semplificare i processi, per questo si evidenzia e si auspica la necessità di armonizzare la disciplina, con un’integrazione normativa.

In attesa di questo, si ritiene prevalente la disciplina dell’art. 9, comma 1, perché più favorevole al cittadino, e perché il Codice civile, in caso di conflitto tra norme che regolano la medesima materia, stabilisce la prevalenza di quella più recente se dello stesso rango.

Interazioni con le altre norme
Il disposto, riporta anche le diverse normative – statali, regionali e locali - che trattano il tema dell’installazione degli impianti solari e che non risultano coordinate con la disciplina introdotta dall’art. 9, comma 1 del D.L. n. 17/2022. Anche in questo caso, in applicazione dell’art. 15 delle cd. Preleggi sulla successione delle leggi nel tempo, si ritiene di dover ribadire in generale la prevalenza, in caso di conflitto tra norme che regolano la medesima materia, di quella più recente (se dello stesso rango) e quindi della nuova normativa del DL 17/2022.

Nel contesto si possono ritenere superati per le parti incompatibili:

  • l’Allegato II del D.lgs. 199/2021 nella parte relativa alle procedure abilitative per l’installazione degli impianti solari;
  • il Glossario dell’attività edilizia libera di cui al DM 2 marzo 2018, nelle parti relative alla installazione di tali impianti.

Nella stessa logica, si possono ritenere superate, perché di rango inferiore, le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali (soprattutto con riferimento ai centri storici).

Le prescrizioni vengono affrancate dall’art. 9, comma 1 (come avviene invece all’art. 6 del Dpr 380/2001), per cui l’installazione degli impianti solari può avvenire “con qualunque modalità”.

Semplificazione e Superbonus 
L’art. 119 del D.L. n. 34/2020 include l’installazione dei pannelli termici e fotovoltaici tra gli interventi agevolati con il Superbonus 110%.

In base al quale:

  • Gli interventi agevolati dal Superbonus (trainanti e non), escluso la demolizione e ricostruzione, sono classificati manutenzione straordinaria e subordinati alla CILA-Superbonus (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata). Pertanto la mancata presentazione della stessa determina la decadenza del beneficio fiscale;
  • Pertanto è bene precisare, che sono subordinate a CILAS anche le opere classificate in attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del Dpr 380/2001. In questi casi nella CILAS è richiesta la sola descrizione dell’intervento.

Si evince che applicare la disciplina dell’art. 119 DL 34/2020 è una condizione necessaria, sia perché si tratta di una normativa speciale (prevalente in caso di contrasto con quella più generale), sia perché come detto in precedenza, la mancata presentazione della CILAS farebbe perdere i benefici fiscali.

Esclusione da asseverazione di congruità
Per gli interventi con importo non superiore a 10 mila euro e per i lavori in edilizia libera, non occorre il visto di conformità.

 

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